Quando un anno scolastico non conta: cosa succede davvero con le troppe assenze
Anno scolastico non valido per troppe assenze: cosa dice la legge sulle ore, le deroghe, l'esclusione dallo scrutinio e come recuperare con l'esame di idoneità.

In questa guida 8 sezioni
- Quante assenze bastano perché l'anno non conti?
- Le deroghe: ci sono, ma non sono automatiche
- Cosa succede se l'anno non è valido
- Come si recupera: l'esame di idoneità
- I due anni per sessione: cosa significa davvero
- Per i ragazzi più giovani: un dettaglio da verificare
- Quando l'avviso arriva prima dello scrutinio
- Cosa fare se l'anno è già perso
C'è un momento, di solito a marzo o ad aprile, in cui la segreteria manda un avviso alla famiglia: le assenze stanno per raggiungere il limite. Per molti genitori quella lettera arriva come una sorpresa, perché nessuno aveva mai spiegato con chiarezza come funziona il meccanismo: cosa si conta, chi decide, e soprattutto cosa succede se il limite viene superato.
Quante assenze bastano perché l'anno non conti?
La risposta che circola di più, "con più del 25% di assenze sei bocciato", è sbagliata su tre piani diversi.
Prima di tutto, la legge non conta i giorni. Conta le ore. Il riferimento normativo è l'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009 (come modificato dal DPR 135/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025): per ottenere la validità dell'anno scolastico lo studente deve aver frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Personalizzato significa che la soglia dipende dal piano orario della singola scuola e del singolo indirizzo.
Un esempio concreto: un liceo con 27 ore settimanali distribuite su 33 settimane arriva a 891 ore totali. Il minimo richiesto è circa 668 ore. Un istituto tecnico con 32 ore settimanali su 34 settimane arriva a 1.088 ore: la soglia sale a circa 816 ore. La scuola ha l'obbligo di comunicare questi numeri a inizio anno (monte ore e numero massimo di ore di assenza tollerabili per ciascuna classe) e di aggiornare le famiglie quando lo studente si avvicina al limite.
La percentuale del 25%, quindi, non è una soglia nazionale. È una stima approssimativa che potrebbe valere solo se il monte ore di quella scuola fosse esattamente uguale all'esempio medio. Non è una regola che si può applicare a priori.
Le deroghe: ci sono, ma non sono automatiche
La norma prevede la possibilità di derogare al limite. La parola chiave, però, è "possibilità": non è un diritto dello studente, è una valutazione che spetta agli organi collegiali.
Il collegio dei docenti delibera, a inizio anno, i criteri generali per le deroghe. Quando arriva lo scrutinio, il consiglio di classe guarda il singolo caso e decide se rientra in quei criteri. La condizione imprescindibile è che le assenze, anche se numerose, non abbiano impedito al consiglio di formarsi un giudizio sulla preparazione dello studente. Se non c'è materia per una valutazione, la deroga non si può concedere, nemmeno in presenza di un motivo oggettivamente valido.
I motivi che la circolare ministeriale 20/2011 cita esplicitamente come esempi includono gravi motivi di salute documentati e terapie o cure programmate. Le scuole, nei loro regolamenti, aggiungono di norma altri casi: ospedalizzazioni prolungate, quarantene per malattia contagiosa, attività sportiva agonistica certificata, situazioni sociali o familiari gravi attestate dai servizi sociali. Ma ogni scuola applica i propri criteri deliberati dal collegio, non una lista nazionale.
Chi si trova vicino al limite, o lo ha già superato, dovrebbe chiedere alla segreteria quali criteri il collegio ha deliberato e se la situazione specifica potrebbe rientrarne, prima che lo scrutinio venga chiuso.
Cosa succede se l'anno non è valido
Chi non raggiunge la soglia minima di frequenza viene escluso dallo scrutinio finale prima ancora che si svolga. Non viene valutato con voti insufficienti e non riceve debiti formativi da saldare a settembre: il consiglio di classe non delibera sulla preparazione nelle singole materie perché non arriva nemmeno a riunirsi per quel caso. L'esito è non ammissione alla classe successiva, senza scrutinio.
Lo studente può tornare a iscriversi alla stessa classe l'anno successivo.
Come si recupera: l'esame di idoneità
Per chi vuole accorciare i tempi senza ripetere l'anno in aula c'è un'altra strada: l'esame di idoneità.
Il DM 218 dell'11 novembre 2025 stabilisce le regole. In ogni anno scolastico si possono sostenere gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi all'ultimo per cui si ha già l'ammissione. Le prove si svolgono in un'unica sessione, che deve concludersi prima dell'inizio delle lezioni presso la scuola che lo studente intende frequentare. Chi supera entra direttamente nella nuova classe nello stesso anno scolastico.
Per superare l'esame occorre ottenere almeno sei decimi in ciascuna disciplina. Non si tratta di una media: il sei deve essere raggiunto materia per materia. Una prova insufficiente, anche con le altre tutte ampiamente superate, significa non aver superato l'esame.
Le prove sono distinte per ogni anno di corso. Chi deve recuperare due anni sostiene prove su due anni separati nella stessa sessione.
Un'ultima nota sul calendario: la data esatta è fissata dal dirigente della scuola scelta, non da un calendario ministeriale nazionale. Non ha senso pianificare sulla base di una data generica: bisogna verificare direttamente con la segreteria dell'istituto di riferimento.
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Scopri il tuo percorsoI due anni per sessione: cosa significa davvero
Il limite dei due anni è per sessione, non per l'intero percorso. Chi deve recuperare più di due anni può farlo, ma distribuendo le sessioni su più anni scolastici: due anni recuperabili nella prima sessione, altri due nella seconda, e così via.
La meccanica completa dell'esame di idoneità (come ci si iscrive, quali materie sono previste per ciascun anno di corso, come si struttura la commissione) è approfondita nell'articolo su come funziona l'esame di idoneità. Per il dettaglio su quanti anni si possono recuperare complessivamente e come si pianifica il percorso, c'è una guida su quanti anni si possono recuperare in uno.
Per i ragazzi più giovani: un dettaglio da verificare
Chi ha meno di 18 anni e vuole sostenere l'esame di idoneità per la prima classe superiore potrebbe trovarsi davanti a un requisito aggiuntivo legato all'intervallo dalla licenza media. I maggiorenni (18 anni compiuti il giorno prima dell'inizio delle prove) sono dispensati. Per chi è più giovane, vale la pena verificare in segreteria prima di pianificare.
Quando l'avviso arriva prima dello scrutinio
Se la segreteria segnala che le assenze si stanno avvicinando al limite, c'è ancora margine per capire la situazione. Molte famiglie scoprono che il ragazzo salta le lezioni per ragioni che non hanno niente a che fare con la pigrizia. Agire mentre il cumulo è ancora reversibile è molto più semplice che affrontarlo dopo lo scrutinio. L'articolo su cosa fare quando un figlio salta le lezioni affronta questo lato della questione.
Cosa fare se l'anno è già perso
Se lo scrutinio è già avvenuto e l'anno non è stato riconosciuto valido, il percorso possibile è chiaro: reiscriversi alla stessa classe oppure prepararsi per l'esame di idoneità.
LaScuola360 affianca chi vuole recuperare due anni in uno con un percorso strutturato di preparazione agli esami. Il titolo lo rilascia l'istituto scolastico sede d'esame, un soggetto terzo indipendente da LaScuola360 e senza alcun legame di gestione con noi. Per i dettagli sui piani disponibili, la pagina di riferimento è lascuola360.it/prezzi.
La guida completa al recupero anni, con il quadro normativo, le modalità, i tempi e i passaggi pratici, è nell'articolo recupero anni scolastici: la guida completa.
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Fonte normativa: DPR 22 giugno 2009 n. 122, art. 14 c. 7 come modificato dal DPR 135/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025.



