PCTO e maturità: quante ore servono davvero e cosa cambia
PCTO, oggi formazione scuola-lavoro: le ore minime per tipo di scuola sui tre anni, la soglia per interni, privatisti e serale, quanto pesa all'esame.

- Le ore minime sono totali sui tre anni finali: 210 professionali, 150 tecnici, 90 licei
- Il privatista deve coprire almeno tre quarti del monte ore, e il lavoro conta
- Nessun punteggio proprio: pesano nel colloquio, nel credito e nei voti delle materie
In questa guida 7 sezioni
- Si chiama ancora PCTO?
- Quante ore sono: una tabella sola, sui tre anni
- Studente interno: la tua soglia è quella del tuo indirizzo
- Maturità da privatista: tre quarti del monte ore, e il lavoro conta
- Sei entrato in quinta con l'esame di idoneità: almeno un terzo, e il lavoro non vale
- Adulto al serale: nessun obbligo, secondo il Ministero (ma solo se sei iscritto al serale)
- Quanto pesa all'esame: requisito sì, punti no, colloquio sì
Quante ore di PCTO servono per arrivare alla maturità? La domanda arriva con questa parola, PCTO, perché è il nome con cui tutti li hanno conosciuti. La risposta parte però da un'altra cosa: da due anni scolastici quel nome non è più quello della legge. E il numero di ore che si trova in giro è quasi sempre scritto male, perché viene spalmato "all'anno" quando la norma parla di un totale sui tre anni.
Questo articolo mette in una tabella sola le ore minime per tipo di scuola, poi risponde a quattro lettori diversi: lo studente interno, chi fa la maturità da privatista, chi rientra in quinta dopo un esame di idoneità e l'adulto iscritto al serale. Ciascuno ha una soglia sua. Chiude con quanto pesano sull'esame.
Si chiama ancora PCTO?
No. Dall'anno scolastico 2025/2026 i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" si chiamano formazione scuola-lavoro. Lo ha stabilito il decreto-legge 127/2025, convertito dalla legge 164/2025, inserendo nella legge di bilancio 2019 un comma nuovo, il 784-octies. Il testo dice che la ridenominazione avviene "fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente". Tradotto: è cambiata l'etichetta, le ore sono rimaste quelle.
Il risultato è che oggi nelle norme in vigore si trovano tre nomi per la stessa cosa. Il decreto legislativo 62/2017, che fissa i requisiti di ammissione all'esame, parla ancora di "alternanza scuola-lavoro", la dizione del 2005: le ridenominazioni successive valgono "ovunque ricorra" senza riscrivere materialmente quel testo. Il decreto ministeriale 226/2024, quello sulle attività dei candidati esterni, usa "PCTO", perché è di novembre 2024. L'ordinanza sull'esame di quest'anno, la OM 54/2026, usa "formazione scuola-lavoro". Nessuna delle tre fonti è sbagliata: ognuna usa la parola del suo momento.
In questo articolo useremo la dizione corrente, formazione scuola-lavoro. "PCTO" resta nel titolo perché è così che la cerchi, e tra virgolette quando riportiamo una norma che lo scrive ancora.
Quante ore sono: una tabella sola, sui tre anni
Le ore minime stanno nella legge 145/2018, articolo 1, comma 784. Il comma dice che i percorsi "sono attuati per una durata complessiva" non inferiore a:
| Tipo di scuola | Ore minime di legge | Su quali anni | |---|---|---| | Istituto professionale | 210 ore | triennio terminale (terza, quarta, quinta) | | Istituto tecnico | 150 ore | secondo biennio e ultimo anno | | Liceo | 90 ore | secondo biennio e quinto anno |
Tre cose di questa tabella vengono sbagliate di continuo.
La prima: sono totali sui tre anni, non all'anno. Chi scrive "30 ore all'anno nei licei" inventa una ripartizione che nella legge non c'è. Come distribuirle nei tre anni lo decide la scuola.
La seconda: sono minimi. La legge dice "non inferiore a". Le linee guida del 2019 (DM 774/2019) lo spiegano in chiaro: "fermo restando il vincolo del monte ore minimo", la scuola "nella sua autonomia può realizzare i PCTO anche per un periodo superiore". Il numero che conta per te è quindi quello previsto dal tuo indirizzo nella tua scuola, che può essere più alto di quello in tabella.
La terza: dipendono dal tipo di scuola, non dall'indirizzo specifico. Un liceo scientifico e un liceo classico hanno lo stesso minimo; un istituto tecnico economico e uno tecnologico pure.
Da qui in poi ogni calcolo che faremo è "sul minimo di legge": è la base più bassa possibile, la tua soglia esatta la conosce la tua scuola.
Studente interno: la tua soglia è quella del tuo indirizzo
Se frequenti regolarmente, la formazione scuola-lavoro è uno dei requisiti per essere ammesso all'esame. Lo dice il decreto legislativo 62/2017 all'articolo 13, comma 2, lettera c: "svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio". L'ordinanza di quest'anno lo ripete con la parola nuova, all'articolo 3: "svolgimento delle attività di formazione scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio".
La formula da notare è "secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio". Per l'interno l'ordinanza non fissa una frazione: la soglia è il monte ore che la tua scuola ha programmato per il tuo percorso. Per la validità del percorso del singolo studente c'è però una regola, nel decreto interministeriale 195/2017, articolo 4, comma 11: "è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto". Se il progetto della tua scuola prevede cento ore e ne hai fatte settanta, il percorso non è valido.
Questo requisito sta nella stessa lista degli altri che decidono l'ammissione: la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, la partecipazione alle prove INVALSI, la media del sei. Il quadro completo è nella guida al voto di ammissione alla maturità.
Cosa succede se le ore mancano? L'interno senza il requisito non viene ammesso in sede di scrutinio. Non è però una ghigliottina automatica. Secondo i chiarimenti del Ministero nelle FAQ ufficiali sull'esame, uno studente che per un lungo periodo non ha potuto completare le ore per circostanze personali documentate (gli esempi dati dal Ministero riguardano cure, detenzione e domicilio) può essere ammesso con decisione del consiglio di classe, che valorizza le attività svolte in parte negli anni precedenti. In casi documentati, quindi, decide il consiglio di classe.
Maturità da privatista: tre quarti del monte ore, e il lavoro conta
Chi ha lasciato la scuola e vuole il diploma da candidato esterno di solito chiede: "io che a scuola non ci vado, come faccio le ore?". La risposta è nella OM 54/2026, articolo 4, comma 3, che riprende il decreto legislativo 62/2017 (articolo 14, comma 3): l'ammissione dei candidati esterni è subordinata alle prove INVALSI e "allo svolgimento di attività assimilabili alle attività di formazione scuola-lavoro". E poi: "le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di maturità".
Tre quarti del monte ore. Sul minimo di legge, il calcolo è questo: 157,5 ore per un istituto professionale, 112,5 per un tecnico, 67,5 per un liceo. Sono frazioni esatte, calcolate da noi sulle cifre del comma 784. Vale l'avvertenza di prima: la scuola che ti viene assegnata come sede d'esame può avere un monte ore più alto del minimo, e il conto definitivo lo fa il consiglio di classe di quell'istituto. Chi scrive "a un privatista servono 210 ore" gonfia il requisito di un terzo, perché prende la base del calcolo per la soglia.
Le "attività assimilabili" le definisce il DM 226/2024 all'articolo 2: "le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale", sotto la guida di un tutor, di un datore di lavoro o del responsabile della struttura, "anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato". Il tuo lavoro, insomma, conta. A una condizione, scritta al comma 2: le attività "devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali". Secondo i chiarimenti del Ministero, "non meramente esecutive" vuol dire che devono corrispondere almeno in parte a mansioni di concetto, cioè attività svolte con un margine di autonomia e responsabilità personale.
Per dimostrarle serve la documentazione prevista dall'articolo 6 dello stesso decreto: per il lavoro dipendente, una dichiarazione del datore di lavoro con tipo di attività, periodo, durata, funzioni svolte e competenze acquisite; per il lavoro autonomo, la qualifica. Due date sono strutturali, cioè valgono ogni anno: le esperienze si possono integrare fino al 30 marzo dell'anno dell'esame, e la documentazione va consegnata entro il 20 aprile direttamente alla scuola assegnata. La procedura della domanda, con gli allegati e i formati, è spiegata passo per passo nella guida su come presentare la domanda da candidato esterno.
Il parere lo dà il consiglio di classe collegato alla commissione, almeno quindici giorni prima dell'esame preliminare (DM 226/2024, articolo 7). Se dal parere "risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo", il candidato "non è ammesso all'esame preliminare". Un dettaglio che spesso viene raccontato male: la domanda in sé non viene rifiutata. Secondo i chiarimenti del Ministero, la domanda di chi non ha ancora le ore ma si impegna a integrarle entro il 30 marzo può essere accettata. Quello che si perde, se le ore alla fine mancano, è il preliminare.
Per chi si prepara all'esame da esterno, ad esempio nel percorso per recuperare due anni in uno, conviene mettere questa parte in calendario fin dall'inizio, perché dipende da altre persone: il datore di lavoro che firma, la scuola che valuta.
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Scopri il tuo percorsoSei entrato in quinta con l'esame di idoneità: almeno un terzo, e il lavoro non vale
Questo è il caso di chi, dopo aver recuperato uno o più anni, supera un esame di idoneità ed entra in una scuola come studente interno, in quarta o in quinta. Da quel momento sei un interno, e le regole cambiano in due punti.
Primo: secondo i chiarimenti del Ministero, chi è in quinta a seguito di esami di idoneità deve svolgere almeno un terzo del monte ore del corso. Sul minimo di legge: 70 ore in un professionale, 50 in un tecnico, 30 in un liceo (anche questo è un calcolo nostro sulle cifre del comma 784). Si possono far valere i percorsi svolti negli anni precedenti in altre scuole e le attività di orientamento.
Secondo: il lavoro non conta più. Il DM 226/2024, articolo 2, comma 3, è netto: le attività assimilabili "non sono in alcun modo riferibili ai candidati interni che hanno frequentato regolarmente il proprio percorso di studio, nonché a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza del penultimo o ultimo anno di corso". L'esperienza lavorativa poteva essere fatta valere prima, in sede di domanda di idoneità (articolo 3 dello stesso decreto). Una volta dentro come interno, il terzo del monte ore si fa con i percorsi organizzati dalla scuola.
Conviene saperlo prima di scegliere la strada: chi ha un lavoro che vale come esperienza ha un vantaggio da esterno, e lo perde entrando come interno.
Adulto al serale: nessun obbligo, secondo il Ministero (ma solo se sei iscritto al serale)
Per chi è iscritto a un percorso di secondo livello per adulti, il serale, la domanda "devo fare le ore?" ha una risposta chiara nelle FAQ ufficiali del Ministero sull'esame: la formazione scuola-lavoro non è condizione di ammissione. Il Ministero spiega che il requisito previsto dal DM 226/2024 "non riguarda gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per adulti disciplinati dal dPR 263/2012", e che in quei percorsi la scuola-lavoro è un'opportunità "rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche", in base ai bisogni formativi degli iscritti.
Va detto con precisione da dove viene questa regola: dai chiarimenti del Ministero, non da un articolo di legge. Il regolamento dei percorsi per adulti, il DPR 263/2012, non contiene né l'obbligo né l'esonero. L'ordinanza di quest'anno però prevede espressamente il caso: all'articolo 22, comma 6, lettera b, dice che "per i candidati che non hanno svolto le attività di formazione scuola-lavoro, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale". La tua storia lavorativa entra nel colloquio da un'altra porta.
L'assenza di obbligo vale solo se sei iscritto e frequenti il serale. Se invece scegli la maturità da privatista, le regole del serale non si applicano: la OM 54/2026, articolo 4, comma 5, lettera a, dice che "non è prevista l'ammissione dei candidati esterni" nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti. Il privatista sostiene l'esame sull'ordinamento ordinario, e deve i tre quarti del monte ore visti sopra. Con una differenza a suo favore: da esterno, il lavoro conta.
Quanto pesa all'esame: requisito sì, punti no, colloquio sì
Sul voto finale la formazione scuola-lavoro pesa in tre modi diversi, e nessuno è un punteggio.
La OM 54/2026, articolo 11, comma 6, dice che le attività "concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali attività afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico". Non esiste una voce "PCTO: tot punti", e chi scrive che "valgono il 10% del voto" inventa una cifra. Pesano in modo indiretto: nei voti delle materie collegate, nel voto di comportamento e, attraverso quelli, nel credito. Il credito vale al massimo 40 punti sul triennio; come si forma, fascia per fascia, lo trovi nell'articolo sui crediti scolastici della maturità.
Poi c'è il colloquio. Il decreto legislativo 62/2017, articolo 17, comma 9, stabilisce che il candidato espone, "mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale", l'esperienza svolta. L'ordinanza di quest'anno, articolo 22, comma 2, lo precisa: il candidato "analizza criticamente e correla al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro". Per i candidati esterni l'oggetto sono le attività assimilabili. Il colloquio nel suo complesso vale venti punti (articolo 22, comma 8), e la scuola-lavoro è uno dei momenti di quei venti, senza una voce a parte. Come è costruito il colloquio, fase per fase, è nella guida al colloquio orale.
Il peso maggiore sta nel fatto che è un requisito: senza le ore l'interno non viene ammesso allo scrutinio (salvo le circostanze eccezionali viste sopra) e l'esterno non viene ammesso al preliminare.
Le fonti primarie si leggono in mezz'ora e tolgono molti dubbi: l'ordinanza 54/2026 sul sito del Ministero.0000054.26-03-2026.pdf) per i requisiti di quest'anno e il DM 226/2024.0000226.12-11-2024.pdf) per le attività dei candidati esterni.
Domande frequenti
Le ore sono 90 all'anno nei licei?
No. Le 90 ore sono il totale minimo sul secondo biennio e sul quinto anno messi insieme (legge 145/2018, comma 784). Lo stesso vale per le 150 dei tecnici e le 210 dei professionali. La scuola decide come distribuirle nei tre anni, e può prevederne di più.
Sono un privatista e lavoro da anni: le ore le ho già?
Probabilmente sì, se il lavoro non è "meramente esecutivo" e lo puoi documentare con una dichiarazione del datore di lavoro (o con la tua qualifica, se sei autonomo). Devi coprire almeno tre quarti del monte ore del percorso scelto: sul minimo di legge 157,5 ore in un professionale, 112,5 in un tecnico, 67,5 in un liceo. Il giudizio finale sull'esperienza lo dà il consiglio di classe della scuola assegnata.
Se mi mancano le ore, la domanda da esterno viene respinta?
Non necessariamente. Secondo i chiarimenti del Ministero, la domanda può essere accettata anche se le attività non sono ancora complete, a patto di integrarle entro il 30 marzo e documentarle entro il 20 aprile. Se alla fine le ore non bastano, quello che salta è l'ammissione all'esame preliminare, con un parere comunicato almeno quindici giorni prima.
Al serale devo fare la formazione scuola-lavoro?
Secondo i chiarimenti ufficiali del Ministero, per chi è iscritto ai percorsi di secondo livello per adulti non è condizione di ammissione: è una possibilità che ogni scuola può attivare. Nel colloquio, chi non l'ha svolta porta la propria storia professionale e personale, come prevede l'ordinanza. La regola vale solo da iscritto al serale: chi fa la maturità da privatista deve i tre quarti del monte ore.
I PCTO danno punti al voto di maturità?
Non direttamente. Non c'è nessun punteggio riservato: concorrono ai voti delle materie collegate e del comportamento, e per quella via al credito scolastico. Nel colloquio sono una fase, dentro i venti punti complessivi. Pesano soprattutto come requisito: senza le ore all'esame non si arriva.
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Il nome è cambiato, le ore no. Quello che cambia è la soglia a seconda di chi sei: l'intero monte ore del tuo indirizzo se sei un interno, i tre quarti se sei un privatista (e il lavoro conta), un terzo se sei entrato in quinta con l'idoneità (e il lavoro non conta più), nessun obbligo al serale secondo il Ministero.
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