Frequenza minima a scuola: quante assenze sono troppe?
Quante ore puoi saltare prima di rischiare la bocciatura? La risposta dipende dal monte ore della tua scuola, non da un numero fisso di giorni. Tutto quello che devi sapere sulla regola dei tre quarti.

In questa guida 7 sezioni
- La regola: tre quarti dell'orario annuale
- Ore, non giorni: perché la differenza è importante
- Le deroghe: quando si può superare il limite
- Cosa succede se si supera il limite (senza deroga)
- Vale anche alla scuola media?
- E se si segue un corso privato? La posizione dei candidati esterni
- In sintesi: cosa tenere a mente
Settembre ricomincia, e con lui la domanda che torna ogni anno nelle chat dei genitori e nei corridoi delle scuole: quante ore si possono saltare prima di rischiare di perdere l'anno? Il numero che circola di più, "25% di assenze e sei bocciato", è vero solo in parte, e ignorare i dettagli può costare caro.
La regola esiste, è scritta nella legge, ma funziona in modo più sfumato di come spesso viene raccontata. Questo articolo spiega come funziona davvero, chi può chiedere le deroghe e cosa succede quando si supera il limite.
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La regola: tre quarti dell'orario annuale
Il punto di partenza è l'articolo 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, come modificato dal DPR 8 agosto 2025, n. 135. La norma dice che, per la validità dell'anno scolastico, uno studente deve frequentare almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Tradotto in numeri: il massimo di assenze consentite è pari a un quarto del monte ore totale della tua scuola.
Il punto delicato è qui: il monte ore non è uguale per tutti. Ogni scuola ha il proprio orario, che dipende dall'indirizzo e dall'istituto. La segreteria è obbligata a comunicarlo all'inizio dell'anno, e a ricordartelo prima degli scrutini con il conteggio aggiornato delle ore già maturate.
Esempio pratico. Se il tuo orario annuale è di 990 ore, il massimo di assenze è 247 ore (un quarto di 990). Se invece la tua scuola prevede 1.056 ore, il tetto sale a 264 ore. La percentuale è sempre la stessa — un quarto — ma il numero assoluto cambia da scuola a scuola. Per questo non ha senso fare calcoli su un numero generico: il dato che conta è quello comunicato dalla tua scuola.
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Ore, non giorni: perché la differenza è importante
Una delle confusioni più diffuse è ragionare in giorni invece che in ore. Sembra un dettaglio tecnico, ma cambia tutto.
Il registro elettronico — quello che il professore aggiorna in tempo reale — traccia le ore di assenza, non le giornate. Se un lunedì esci dopo le prime tre ore perché hai un appuntamento, quel giorno conta tre ore di assenza, non una giornata intera. Al contrario, se un giorno hai solo due ore e sei assente, perdi due ore, non sei.
La circolare ministeriale CM 20 del 4 marzo 2011 (Ministero dell'Istruzione) lo chiarisce esplicitamente: ragionare in giorni è improprio. La soglia riguarda l'orario annuale, e l'orario si misura in ore.
Questo significa anche che chi gestisce attentamente le proprie assenze — assentandosi nei giorni con più ore quando è necessario, e preferendo i giorni più leggeri quando può — parte già avvantaggiato rispetto a chi conta i giorni senza guardare il registro.
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Le deroghe: quando si può superare il limite
La norma non è assoluta. Prevede che le scuole possano stabilire, "per casi eccezionali, motivate e straordinarie", delle deroghe al limite minimo di frequenza.
Attenzione a due cose.
Prima cosa: la parola "possono". Le scuole non sono obbligate a stabilire deroghe — lo fanno quasi tutte, inserendole nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) o in una delibera del collegio docenti. Verificarlo a inizio anno in segreteria è comunque prudente. Una scuola che non abbia deliberato deroghe nel PTOF potrebbe, in via teorica, non riconoscerne nessuna.
Seconda cosa: la deroga non è automatica. Anche quando la scuola la prevede, il consiglio di classe deve riconoscerla caso per caso, e questo riconoscimento avviene solo se si soddisfano due condizioni insieme:
- le assenze sono documentate;
- le assenze, anche con la deroga, non impediscono al consiglio di classe di valutare gli apprendimenti.
Se il consiglio ritiene che le assenze siano state talmente numerose da rendere impossibile una valutazione fondata, la deroga non viene riconosciuta anche se c'è la documentazione.
Quali casi possono essere derogati? La circolare CM 20/2011 elenca alcuni esempi a titolo indicativo — la parola esatta usata dal Ministero — non come lista chiusa:
- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie e cure programmate
- Donazioni di sangue
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che prevedono il sabato come giorno di riposo
Nel 2019 il Ministero ha aggiunto un altro caso: il ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.
L'elenco è indicativo: la scuola può riconoscere deroghe anche per casi diversi, purché i criteri generali siano soddisfatti. La cosa più importante è non aspettare: presentare la documentazione il prima possibile, comunicare alla scuola la situazione prima che le assenze diventino un problema, e non dare per scontato che la deroga verrà concessa.
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Cosa succede se si supera il limite (senza deroga)
Se lo studente non raggiunge il minimo di tre quarti del monte ore, e il consiglio di classe non riconosce deroghe sufficienti a coprire la differenza, scatta una conseguenza precisa: l'esclusione dallo scrutinio finale.
Escluso dallo scrutinio finale significa non ammesso alla classe successiva — o, per gli studenti dell'ultimo anno, non ammesso all'esame di maturità. Non è una bocciatura "tradizionale" con voti insufficienti: è una non ammissione per motivi di frequenza, indipendentemente dai risultati scolastici.
Uno studente con tutte le materie in ordine può non essere ammesso alla classe successiva se le ore di assenza superano il limite. La non ammissione per assenze non dipende dai voti. È una delle conseguenze meno intuitive della norma, e una delle più importanti da conoscere in anticipo.
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Scopri il tuo percorsoVale anche alla scuola media?
Sì. Anche se la formulazione letterale dell'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009 nasce nell'ambito della riforma del secondo ciclo (le scuole superiori), la circolare CM 20/2011 del Ministero estende operativamente la stessa regola alla scuola secondaria di primo grado — cioè alla scuola media. La pagina ufficiale del Ministero dell'Istruzione sulla frequenza scolastica conferma questa lettura per entrambi i cicli.
La differenza pratica è che il monte ore annuale della scuola media è diverso da quello delle superiori, quindi il numero assoluto di ore di assenza consentite sarà diverso. Ma la logica rimane identica: tre quarti del monte ore della propria scuola, con possibilità di deroghe documentate.
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E se si segue un corso privato? La posizione dei candidati esterni
La regola dei tre quarti riguarda gli studenti che frequentano una scuola pubblica o paritaria. Chi sostiene l'esame come candidato esterno — per esempio chi segue un percorso di preparazione privato per recuperare gli anni scolastici — non è soggetto a questa norma come soglia di esclusione, perché non c'è una frequenza da misurare.
I requisiti per i candidati esterni all'esame di maturità sono diversi (età, licenza media, e altri criteri stabiliti dall'ordinanza ministeriale annuale) e non comprendono un obbligo di frequenza a una scuola pubblica.
Questo non significa che non esistano regole: significa che le regole sono diverse, pensate per chi non frequenta il sistema scolastico tradizionale.
Se ti stai chiedendo se hai troppe assenze e rischi di perdere l'anno, la risposta più precisa è nella comunicazione che la tua scuola ti ha consegnato a settembre. Se invece stai valutando un percorso alternativo dopo una bocciatura o dopo anni persi, puoi recuperare due anni in uno attraverso il percorso di preparazione di LaScuola360 — un'opzione che non prevede obblighi di frequenza scolastica, perché prepara a sostenere l'esame come candidato esterno davanti a un'istituzione scolastica terza che rilascia il titolo. La garanzia "Promosso o Ripreparato" è prevista nei piani Plus e Max.
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In sintesi: cosa tenere a mente
- La soglia è tre quarti del monte ore annuale della tua scuola specifica — non un numero fisso uguale per tutti.
- Si contano le ore, non i giorni.
- Le deroghe esistono ma non sono automatiche: vanno chieste, documentate, e il consiglio di classe deve poter valutare comunque.
- Il superamento del limite comporta la non ammissione allo scrutinio — indipendentemente dai voti.
- La regola vale anche alla scuola media, con il monte ore del primo ciclo.
- I candidati esterni all'esame non sono soggetti a questa norma come soglia di frequenza.
Fonti: DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 14 c.7 — testo vigente su Normattiva (come modificato dal DPR 8 agosto 2025, n. 135); Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 (MIUR); Frequenza scolastica e limite assenze — MIM.



